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Qualora nell'applicazione della disposizione precedente derivi all'amministrazione di una delle due Parti della circoscrizione divisa un aggravio superiore alla quota proporzionale che in base all'art. 204 del Trattato di San Germano sara' fissata per i debiti pubblici, si terra' conto di tale maggiore aggravio nella ripartizione definitiva degli oneri che devono stare a carico di detta parte della circoscrizione amministrativa divisa

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

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