[1]di dati

[2]I Governi contraenti si impegnano a trasmettere all'Organizzazione e a depositare presso di essa:

  • a)un numero sufficiente di copie dei certificati da essi rilasciati in applicazione della presente convenzione, affinche' siano trasmesse agli altri Governi contraenti;
  • b)il testo di leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti entrati in vigore e concernenti problemi attinenti al campo di applicazione della presente convenzione;
  • c)l'elenco degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome in materia di stazzatura, affinche' ne sia data comunicazione agli altri Governi contraenti.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art15 · fonte su Normattiva