[1]di dati
[2]I Governi contraenti si impegnano a trasmettere all'Organizzazione e a depositare presso di essa:
- a)un numero sufficiente di copie dei certificati da essi rilasciati in applicazione della presente convenzione, affinche' siano trasmesse agli altri Governi contraenti;
- b)il testo di leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti entrati in vigore e concernenti problemi attinenti al campo di applicazione della presente convenzione;
- c)l'elenco degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome in materia di stazzatura, affinche' ne sia data comunicazione agli altri Governi contraenti.
Testo vigente dal 28 gennaio 1974
