, convenzioni e accordi anteriori
- 1)Qualsiasi altro trattato, convenzione o accordo vigente in materia di stazzatura tra i vari Governi, parti contraenti della presente convenzione, manterra' immutata la sua validita' per la durata ad esso conferita nei riguardi di:
- a)navi cui la presente convenzione non si applica;
- b)navi cui la presente convenzione si applica, subordinatamente ai punti da questa non espressamente regolati.
- 2)Tuttavia, nella misura in cui tale trattato, convenzione o accordo sara' in conflitto con le disposizioni della presente convenzione, le disposizioni di quest'ultima prevarranno.
Testo vigente dal 28 gennaio 1974
