, convenzioni e accordi anteriori

  • 1)Qualsiasi altro trattato, convenzione o accordo vigente in materia di stazzatura tra i vari Governi, parti contraenti della presente convenzione, manterra' immutata la sua validita' per la durata ad esso conferita nei riguardi di:
  • a)navi cui la presente convenzione non si applica;
  • b)navi cui la presente convenzione si applica, subordinatamente ai punti da questa non espressamente regolati.
  • 2)Tuttavia, nella misura in cui tale trattato, convenzione o accordo sara' in conflitto con le disposizioni della presente convenzione, le disposizioni di quest'ultima prevarranno.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art14 · fonte su Normattiva