di applicazione
- 1)La presente convenzione si applica alle seguenti navi effettuanti viaggi internazionali:
- a)navi immatricolate in Paesi il cui Governo figura tra i Governi contraenti;
- b)navi immatricolate in territori cui la presente convenzione e' estesa in virtu' dell'art. 20;
- c)navi non immatricolate battenti bandiera di un Paese il cui Governo figura tra i Governi contraenti.
- 2)La presente convenzione si applica:
- a)alle nuove navi;
- b)alle esistenti navi che subiscano trasformazioni o modifiche ritenute dall'amministrazione tali da alterare notevolmente la loro stazza lorda;
- c)alle esistenti navi, su richiesta del proprietario;
- d)a tutte le esistenti navi, allo scadere di dodici anni dall'entrata in vigore della convenzione. Dette navi, ad eccezione di quelle di cui ai capoversi b) e c) del presente paragrafo, continueranno tuttavia a mantenere la loro stazza primitiva ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni di altre convenzioni internazionali operanti.
- 3)Per le esistenti navi, nei cui confronti la presente convenzione trova applicazione in virtu' delle disposizioni contemplate al capoverso c), paragrafo 2 del presente articolo, la stazza non potra' essere determinata in base alle disposizioni che l'amministrazione applicava alle navi effettuanti viaggi internazionali prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.
Testo vigente dal 28 gennaio 1974
