Art. 1 (Protocollo n. 1)
[1]PROTOCOLLO N. 1 - PROTOCOLLO PROVVISORIO
[2]Le parti contraenti, Consapevoli dell'importanza, particolarmente nella fase preparatoria, delle esportazioni di tabacco, uve secche, fichi secchi e nocciole per l'economia turca, Desiderando adottare il Protocollo provvisorio previsto dall'articolo 3 dell'Accordo di associazione; Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
[3]Articolo 1.
[4]1. - Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di associazione esamina se, tenendo conto della situazione economica della Turchia, gli e' possibile stabilire, in forma di protocollo addizionale, le disposizioni concernenti le condizioni, le modalita' e il ritmo di realizzazione della fase transitoria prevista dall'articolO 4 dell'Accordo. Il Protocollo addizionale sara' firmato dalle parti contraenti ed entrera' in vigore dopo l'espletamento, delle procedure costituzionali richieste da ciascuna di esse. 2. - Se allo scadere del quinto anno il Protocollo addizionale non ha potuto essere stabilito, la procedura di cui al paragrafo 1 e' di nuovo iniziata dopo un termine che sara' fissato dal Consiglio di associazione e che non potra' eccedere i tre annti. 3. - Le disposizioni del presente Protocollo rimangono applicabili sino all'entrata in vigore del Protocollo addizionale e al piu' tardi sino alla fine del decimo anno. Tuttavia, qualora il Protocollo addizionale sia stato stabilito ma non sia pronto entrare in vigore alla fine del decimo anno, il Protocollo provvisorio e' protogato per un periodo massimo di un anno. Se alla fine del nono anno il Protocollo addizionale non avra' potuto essere stabilito, il Consiglio di associazione decide in merito al regime successivo della fase preparatoria da applicare a decorrere dalla fine del decimo anno.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
