Art. 7 (Protocollo n. 1)
Sin dall'attuazione della politica agricola comune per il tabacco, le nocciole o i fichi secchi la Comunita' adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia, tenendo conto del regime previsto per detta politica agricola comune, possibilita' di esportazione equivalente a quelle che le sono assicurate a norma del presente Protocollo.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
