Sin dall'attuazione della politica agricola comune per il tabacco, le nocciole o i fichi secchi la Comunita' adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia, tenendo conto del regime previsto per detta politica agricola comune, possibilita' di esportazione equivalente a quelle che le sono assicurate a norma del presente Protocollo.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~protocollo-n-1-art7 · fonte su Normattiva