Art. 1 (Protocollo n. 2)
[1]PROTOCOLLO N. 2 PROTOCOLLO FINANZIARIO
[2]Le parti contraenti, Sollecite di favorire lo sviluppo accellerato dell'economia turca al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di associazione: Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
[3]Articolo 1.
[4]Domande di finanziamento per progetti d'investimento che contribuiscano all'aumento della produttivita' dell'economia turca, favoriscano la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e si inseriscano nel piano di sviluppo turco, possono essere presentate dallo Stato e dalle imprese turche alla Banca europea, per gli investimenti, che li infirma del seguito riservato alle loro domande.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
