Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia
Art. 2 (Protocollo n. 2)
Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a mezzo di prestiti. L'ammontare totale di tali prestiti puo' raggiungere 175 milioni di unita' di conto ed essere impegnato nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
