L'aiuto fornito allo sviluppo economico e sociale della Turchia, alle condizioni indicate nell'Accordo e nel presente Protocollo costituisce uno sforzo complementare rispetto a quello compiuto dallo Stato turco.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~protocollo-n-2-art8 · fonte su Normattiva