Ai fini della realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 20 dell'Accordo di Associazione, sin dall'entrata in vigore del presente Protocollo la Turchia procura di migliorare il regime accordato ai capitali privati provenienti dalla Comunita' che possano contribuire al suo sviluppo economico.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art51 · fonte su Normattiva