La presente Convenzione non pregiudichera' in alcun modo i trattati e le convenzioni gia' in vigore fra gli Stati contraenti, ne' le legislazioni nazionali da essi adottate, nella misura in cui offrono dei vantaggi maggiori di quelli previsti dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;965~art20 · fonte su Normattiva