L'articolo 3, secondo comma, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "Nei loro confronti non possono venire invocati, in particolare: nel Belgio: l'articolo 15 del Codice civile (Code civil- Burgerlijk Wetboek) e l'articolo 638 del Codice giudiziario (Code judiciaire - Gerechtelijk Wetboek); in Danimarca: l'articolo 248, paragrafo 2 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje) e il capitolo 3, articolo 3 della legge sulla procedura civile in Groenlandia (Lov for Gronland om rettens pleje); nella Repubblica federale di Germania: l'articolo 23 del Codice di procedura civile (Zivilprozessordnung); in Francia: gli articoli 14 e 15 del Codice civile (Code civil); in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su di un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda; in Italia: l'articolo 2 e l'articolo 4 nn. 1 e 2 del Codice di procedura civile; nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del Codice civile (Code civil); nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma, e l'articolo 127 del Codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering); nel Regno Unito: le disposizioni sulla competenza basata:
- a)su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito;
- b)sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; ovvero
- c)sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni esistenti nel Regno Unito".
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
