- 1)Sia i membri esportatori che i membri importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1.000 voti, i quali sono ripartiti all'interno di ognuna categoria, come e' indicato nei paragrafi qui appresso.
- 2)Ogni membro dispone, come cifra di base, di cinque voti, a condizione che il totale non sia superiore a 150 voti per ciascuna categoria di membri. Qualora vi fossero piu' di 30 membri esportatori o piu' di 30 membri importatori la cifra di base attribuita a ciascun membro della categoria in causa verrebbe corretta in modo che il totale delle cifre di base non sia superiore a 150 per ciascuna categoria.
- 3)I membri esportatori che sono elencati nell'allegato a disporranno in aggiunta a voti della cifra di base, del numero di voti ad essi attribuito nella colonna 2 di detto allegato. Nel caso che uno dei membri esportatori ai quali si applica il disposto del presente paragrafo scelga di avere un contingente di base in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 31, il disposto del presente paragrafo non gli e' piu' applicabile.
- 4)Il resto dei voti dei membri esportatori viene ripartito tra i membri esportatori aventi un contingente di base proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni rispettive di caffe' verso i membri importatori durante i precedenti quattro anni civili.
- 5)Il resto dei voti dei membri importatori viene ripartito tra essi proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni di caffe' nei quattro anni civili precedenti.
- 6)Il consiglio ripartisce i voti all'inizio di ogni annata caffearia sulla base del presente articolo, e la ripartizione cosi' fissata resta in vigore per tutta la durata dell'annata in questione, salvo nei casi previsti dal paragrafo 7 del presente articolo.
- 7)Ove intervenga un cambiamento della partecipazione all'Organizzazione, o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma degli articoli 26, 42, 45, 47, 55 o 58, il consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti, sempre in base al disposto del presente articolo.
- 8)Nessun membro puo' disporre di piu' di 400 voti.
- 9)Non sono ammesse le frazioni di voto.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
