di votazione del comitato esecutivo
- 1)Ciascun membro del comitato esecutivo dispone dei voti da esso ottenuti a norma dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo 17. Il voto per procura non e' ammesso. Nessun membro del comitato esecutivo e' autorizzato a frazionare i suoi voti.
- 2)Le decisioni del comitato vengono adottate alla stessa maggioranza delle analoghe decisioni del consiglio.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
