di votazione del comitato esecutivo

  • 1)Ciascun membro del comitato esecutivo dispone dei voti da esso ottenuti a norma dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo 17. Il voto per procura non e' ammesso. Nessun membro del comitato esecutivo e' autorizzato a frazionare i suoi voti.
  • 2)Le decisioni del comitato vengono adottate alla stessa maggioranza delle analoghe decisioni del consiglio.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art19 · fonte su Normattiva