di votazione del consiglio

  • 1)Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e non e' autorizzato a frazionarli. Esso puo' tuttavia disporre differentemente dei voti ad esso conferito per procura, conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo.
  • 2)Ogni membro esportatore puo' autorizzare qualsiasi altro membro esportatore, e ogni membro importatore puo' autorizzare qualsiasi altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto ad una o piu' sedute del consiglio. In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 8 dell'articolo 13.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art14 · fonte su Normattiva