del bilancio e fissazione delle quote

  • 1)Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario il consiglio vota il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario seguente e ripartisce le quote di contribuzione dei membri al bilancio stesso.
  • 2)Per ciascun esercizio finanziario la quota a carico di ciascun membro e' proporzionale al rapporto esistente, al momento della votazione del bilancio, tra il numero di voti di cui esso dispone e il numero complessivo dei voti di tutti i membri riuniti. Tuttavia, nel caso che all'inizio dell'esercizio finanziario per il quale vengono fissate le quote, la ripartizione dei voti tra i membri si trovi ad essere modificata a norma del paragrafo 6 dell'articolo 13, il consiglio adegua in conformita' le quote per l'esercizio in questione. Per la determinazione delle quote si conteggiano i voti dei singoli membri senza tener conto dell'eventuale sospensione del diritto di voto di uno di essi e della ridistribuzione dei voti ad essa conseguente.
  • 3)Il consiglio fissa il contributo iniziale di ogni paese che diviene sembro dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in funzione del numero dei voti che ad esso sono attribuiti e della frazione non decorsa dell'esercizio in corso; le quote fissate agli altri membri per il medesimo esercizio rimangono tuttavia immutate.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art25 · fonte su Normattiva