delle quote

  • 1)La quota di contribuzione al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili al primo giorno dell'esercizio.
  • 2)Un membro che non abbia versato integralmente la sua quota di contribuzione al bilancio amministrativo nei sei mesi durante i quali essa e' esigibile, perde, fino a quando non estingue il debito, il suo diritto di votare al consiglio e di votare o di far votare per suo conto al comitato esecutivo. Tuttavia, salvo decisione contraria del consiglio a maggioranza ripartita dei due terzi, il membro in causa non viene privato di nessuno degli altri diritti ad esso conferiti dal presente Accordo, ne' liberato dagli obblighi che questo gli pone.
  • 3)Un membro il cui diritto di voto ala sospeso, in applicazione del disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ovvero del disposto degli articoli 42, 45, 47, 55 o 58, e' ugualmente tenuto a versare la sua quota.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art26 · fonte su Normattiva