[1]e pubblicazione dei conti
[2]Nel piu' breve tempo possibile dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, e' sottoposto al consiglio, per approvazione e pubblicazione, uno stato, debitamente verificato da un esperto fiduciario, delle entrate e delle spese dell'Organizzazione nel corso dell'esercizio finanziario in questione.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
