• 1)I membri si impegnano ad incoraggiare il consumo del caffe' in tutti i modi possibili.
  • 2)A tal fine il Fondo di propaganda continuera' e funzionare e sara' amministrato da un comitato di cui fanno parte tutti i membri esportatori.
  • 3)Entro e non oltre il 31 marzo 1984 il comitato approvera' il proprio statuto alla maggioranza dei 2/3 dei voti. Tutte le decisioni del Comitato saranno prese a maggioranza dei 2/3 dei voti.
  • 4)Il Comitato stabilira' nel proprio statuto i mezzi da impiegare per prestare assistenza ai membri esportatori al fine di stimolare il loro consumo interno.
  • 5)Il Comitato prevedera' anche nel proprio statuto consultazioni sulle attivita' di propaganda da condurre insieme ad appositi enti nei paesi membri importatori interessati.
  • 6)Il Comitato puo' chiedere ai membri esportatori di versare un contributo obbligatorio. Al finanziamento del Fondo possono partecipare anche altri membri, alle condizioni che saranno approvate dal Comitato stesso.
  • 7)Le risorse del Fondo saranno utilizzate esclusivamente per finanziare campagne di propaganda, per patrocinare ricerche e studi interessanti il consumo di caffe' e per far fronte alle spese amministrative afferenti alla esecuzione delle attivita' di propaganda.
  • 8)Il contributo di cui al paragrafo 6 del presente articolo e' pagabile in dollari USA e sara' depositato in un conto speciale denominato "Conto del Tondo di propaganda" e messo a disposizione del comitato.
  • 9)Il contributo stabilito dal Comitato e' da versarsi alle condizioni che verranno stabilite a tal fine. Le sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo sono le seguenti:
  • a)se un membro non versa il proprio contributo per un periodo superiore a tre mesi, sara' automaticamente sospeso dal proprio diritto di voto in seno al Comitato;
  • b)ne il pagamento del contributo resta in sospeso per sei mesi, il paese membro di cui trattasi perdera' anche il proprio diritto di voto in seno al comitato esecutivo ed al Consiglio;
  • c)se il versamento del contributo resta in sospeso per oltre sei mesi al paese membro di cui trattasi sara' assegnato un ulteriore termine di 45 giorni per mettersi in regola con i pagamenti e versare gli arretrati. Se il contributo non e' ancora interamente saldato alla fine del termine supplementare assegnato il direttore esecutivo tratterra' i bolli di esportazione che corrispondono al quantitativo di caffe' per il quale il contributo e' dovuto e ne informa senza indugio il paese membro interessato. Il direttore esecutivo portera' il caso a conoscenza del comitato esecutivo, il quale potra' modificare od annullare il provvedimento preso. Il direttore esecutivo svincolera' i bolli in questione non appena l'intero pagamento sara' effettuato.
  • 10)Il comitato approva tutti i piani e programmi di propaganda almeno sei mesi prima della data d'inizio dell'esecuzione. In caso di mancata approvazione i fondi non impegnati saranno restituiti ai paesi membri, salvo decisione contraria del comitato.
  • 11)Il direttore esecutivo presiede il comitato a trasmette al consiglio periodiche relazioni sulle attivita' inerenti alla propaganda.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art47 · fonte su Normattiva