• 1)Immediatamente dopo l'attribuzione dei contingenti annui, a norma del paragrafo i) dell'articolo 35, e con riserva di quanto dispone l'articolo 31, il Consiglio attribuisce a ciascun Membro esportatore dei contingenti trimestrali, al fine di assicurare un afflusso ordinato di caffe' sul mercato mondiale durante tutto il periodo per il quale sono fissati i contingenti.
  • 2)Ognuno dei suddetti contingenti deve essere il piu' possibile prossimo al 25 per cento del contingente annuo dei singoli Membri. Nessun Membro e' autorizzato ad esportare piu' del 30 per cento nel corso del primo trimestre, piu' del 60 per cento nel corso dei due primi trimestri, e piu' dell'80 per cento nel corso dei tre primi trimestri. Qualora, nel corso di un trimestre, le esportazioni di un Membro non raggiungano il contingente al quale esso ha diritto per quel trimestre, il saldo non utilizzato si aggiunge al suo contingente del trimestre successivo.
  • 3)Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' per cio' che riguarda l'attuazione del paragrafo 6) dell'articolo 33.
  • 4)Qualora, per circostanze di carattere eccezionale, un Membro esportatore consideri che i limiti previsti al paragrafo 2) del presente articolo potrebbero recare grave pregiudizio alla sua economia, il Consiglio puo', su richiesta del Membro stesso, adottare le misure del caso a norma dell'articolo 56. Il Membro in causa deve fornire la prova del pregiudizio e dare adeguate garanzie per cio' che riguarda il mantenimento della stabilita' dei prezzi. In nessun caso, tuttavia, il Consiglio autorizza un Membro ad esportare piu' del 35 per cento del suo contingente annuo nel corso del primo trimestre, piu' del 65 per cento nel corso dei due primi trimestri e piu' dell'85 per cento nel corso dei tre primi trimestri.

[2]ARTICOLO 37. (Adeguamento dei contingenti annui e trimestrali)

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art36 · fonte su Normattiva