Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976

Art. 31 — Membri esportatori ai quali non è attribuito un contingente di base

  • 1)Non e' attribuito un contingente di base ai Membri esportatori elencati nell'allegato 1, salvo, il disposto dei paragrafi 4) e 5) del presente articolo. Durante l'annata caffearia 1976/77, detti Membri disporranno, salvo per il disposto dell'articolo 33, del contingente annuo di esportazione iniziale indicato nella colonna I del medesimo allegato. Salvo quanto e' disposto nel paragrafo 2) del presente articolo e nell'articolo 33, il contingente di tali Membri viene aumentato durante ciascuna delle annate caffearie successive, in base ai seguenti criteri:
  • a)del 10 per cento del contingente annuo di esportazione iniziale, per i Membri il cui contingente annuo di esportazione iniziale e' inferiore a 100.000 sacchi;
  • b)del 5 per cento del contingente annuo di esportazione iniziale, per i Membri il cui contingente annuo di esportazione iniziale e' uguale o superiore a 100.000 sacchi, ma inferiore a 400.000. Ai fini della fissazione dei contingenti annui dei Membri in questione, al momento dell'introduzione o del ripristino del contingentamento a norma dell'articolo 33, si considera che i suddetti aumenti annui hanno avuto effetto a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.
  • 2)Entro il 31 luglio di ciascuna annata, ognuno dei Membri ai quali si applicano le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, notifica al Consiglio i quantitativi di caffe' di cui presumibilmente disporra' per l'esportazione nel corso dell'annata caffearia seguente. I quantitativi cosi' indicati dai singoli Membri esportatori costituiscono i loro contingenti rispettivi per l'annata caffearia seguente, a condizione che i quantitativi stessi siano compresi entro i limiti autorizzati di cui al paragrafo 1) del presente articolo.
  • 3)Qualora il contingente annuo di un Membro esportatore, il cui contingente annuo di esportazione iniziale e' inferiore a 100.000 sacchi, raggiunga o superi il volume massimo di 100.000 sacchi di cui al paragrafo 1) del presente articolo, a detto Membro diventano applicabili le disposizioni riguardanti i Membri esportatori il cui contingente annuo di esportazione iniziale e' uguale o superiore a 100.000 sacchi, ma inferiore a 400.000.
  • 4)Qualora il contingente annuo di un Membro esportatore, il cui contingente annuo di esportazione iniziale e' inferiore a 400.000 sacchi, raggiunga la cifra massima di 400.000 di cui al paragrafo 1) del presente articolo, a detto Membro si applicano le disposizioni dell'articolo 35 e il Consiglio stabilisce per esso un contingente di base.
  • 5)Ogni Membro esportatore che figuri nell'elenco dell'allegato I e le cui esportazioni ammontino a 100.000 o piu' sacchi, puo', in qualsiasi momento, chiedere al Consiglio di fissare per esso un contingente di base.
  • 6)Ai Membri il cui contingente annuo e' inferiore a 100.000 sacchi non si applicano le disposizioni degli articoli 36 e 37.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art31 · fonte su Normattiva