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  • 1)L'Organizzazione resta in stretto collegamento con le organizzazioni non governative del settore preposte al commercio internazionale del caffe', nonche' con gli esperti in materia di caffe'.
  • 2)I membri impostano l'azione che essi espletano nel quadro del presente Accordo in modo da rispettare le strutture della professione e da evitare le pratiche di vendita discriminatorie. Nell'esercizio di tale azione, essi terranno debitamente conto degli interessi legittimi della professione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art52 · fonte su Normattiva