di origine e altri certificati
- 1)Tutto il caffe' esportato da un membro e' provvisto di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, in conformita' con il pertinente regolamento del consiglio, da un organo qualificato scelto dal membro in questione e approvato dall'Organizzazione.
- 2)Qualora i contingenti siano divenuti effettivi, tutto il caffe' riesportato da un membro e' provvisto di un certificato di riesportazione valido. I certificati di riesportazione sono rilasciati, in conformita' con il pertinente regolamento del consiglio, da un organo qualificato scelto dal membro in questione e approvato dall'Organizzazione, e attestano che il caffe' cui essi si riferiscono e' stato importato in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
- 3)Il regolamento citato nel testo del presente articolo contiene disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento stesso ai gruppi di membri importatori che formano un'unione doganale.
- 4)Il consiglio puo' adottare un regolamento concernente la stampa, la convalida, il rilascio e l'uso dei certificati, e prendere le disposizioni necessarie per il rilascio di marche per l'esportazione di caffe' dietro versamento di un diritto il cui ammontare sara' fissato dal consiglio stesso. L'apposizione di dette marche sui certificati di origine puo' costituire uno dei mezzi prescritti per la loro convalida. Il consiglio puo' adottare analoghe disposizioni per la convalida di altre forme di certificati e per il rilascio di altri tipi di marche di esportazione, a condizioni da stabilirsi.
- 5)Ciascun membro comunica all'organizzazione il nome dell'organo governativo da esso designato per l'adempimento delle funzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L'organizzazione approva nominativamente la designazione di un organo non governativo dopo che il membro interessato abbia fornito la prova che l'organo in questione e' qualificato per assumere in conformita' dai regolamenti stabiliti in applicazione del presente Accordo, le responsabilita' che incombono al membro, e che esso e' disposto a farlo. Il consiglio puo' in qualsiasi momento dichiarare, con decisione motivata, di non poter piu' riconoscere un determinato organo non governativo. Il consiglio prende, direttamente o per il tramite di un organismo mondiale di reputazione internazionale, i provvedimenti atti a consentirgli di accettare in qualsiasi momento che le diverse forme di certificati sono rilasciate e utilizzate correttamente, e di verificare i quantitativi di caffe' esportati dai singoli membri. Gli organi non governativi designati come uffici competenti per la certificazione del paragrafo 5 del presente articolo, conserva i registri dei certificati rilasciati, nonche' i documenti sui quali, si e' fondato il rilascio per almeno quattro anni. Prima di essere autorizzati a fungere da uffici di certificazione secondo il disposto del paragrafo 5 del presente articolo, gli organi non governativi devono impegnarsi a tenere i registri suddetti a disposizione dell'Organizzazione per eventuali ispezioni.
- 7)Se il contingentamento e' in vigore, i membri vietano, salvo per quanto e' disposto nell'articolo 44 e nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 45, l'importazione di qualsiasi partita di caffe' non accompagnata da un certificato valido, stabilito secondo la formula appropriata e rilasciato in conformita' del regolamento adottato dal consiglio.
- 8)A piccoli quantitativi di caffe', nella forma che il consiglio potra' determinare, nonche' al caffe' destinato ad essere consumato direttamente a bordo delle navi, degli aerei e di tutti gli altri mezzi di trasporto internazionali, non si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
- 9)A prescindere da quanto disposto dal paragrafo 5 dell'articolo 2 e dai paragrafi 2 e 7 del presente articolo, il consiglio pub chiedere ai membri di applicare il disposto di questi paragrafi quando i contingenti non sono in vigore.
- 10)Il consiglio adottera' norme sull'incidenza del contingentamento o dell'adeguamento dei contingenti sui contratti stipulati ancor prima che i contingenti siano stati fissati o adeguati.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
