[1]Articolo VI. (ad articolo 11 della Convenzione)

[2]Se lo Stato richiesto autorizza una persona detenuta nel territorio dello Stato richiedente ad assistere all'espletamento di un atto di assistenza giudiziaria, esso deve tenerla in stato di detenzione per la durata del soggiorno di tale persona nel suo territorio e riconsegnarla senza indugio, non appena compiuto l'atto di assistenza giudiziaria e senza riguardo alla nazionalita' di tale persona allo Stato richiedente, a meno che questo richieda la sua liberazione. Detta disposizione si applica anche nei casi di transito di un detenuto attraverso il territorio di uno dei due Stati.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-11;969~artvi · fonte su Normattiva