[1]Articolo VII. (ad articolo 12 della Convenzione)

[2]Durante il periodo in cui un detenuto autorizzato ad assistere all'espletamento di un atto di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto si trova nel territorio di tale Stato, non puo' esservi soggetto a procedimento penale per un reato commesso prima della sua consegna temporanea. Detta disposizione si applica anche nei casi di transito del detenuto attraverso il territorio di uno dei due Stati.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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