[1]Articolo V. (ad articolo 10 della Convenzione)

[2]L'articolo 10, comma 3, della Convenzione si applica nei casi di citazione di testimoni o periti anche se le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, della Convenzione non concorrono.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-11;969~artv · fonte su Normattiva