[1]Articolo X. (ad articolo 16 della Convenzione)
[2]Le domande e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente. Non possono essere richieste traduzioni.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
[1]Articolo X. (ad articolo 16 della Convenzione)
[2]Le domande e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente. Non possono essere richieste traduzioni.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
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urn:nir:stato:legge:1984-12-11;969~artx · fonte su Normattiva