Art. 10 (Convenzione)
[1]Rimborso dei contributi ai cittadini svizzeri
[2]1. I cittadini svizzeri presenteranno la domanda di rimborso dei contributi versati, prevista dall'art. 4:, secondo paragrafo, della presente Convenzione, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma. Di norma, la domanda di rimborso dovra' essere presentata allorche' sia venuto a cessare l'obbligo di partecipazione all'assicurazione italiana. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' i contributi, con i relativi interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo, direttamente ai cittadini svizzeri. Se il cittadino svizzero non risiede in Italia, il trasferimento di detti contributi avra' luogo secondo gli accordi finanziari in vigore al momento del trasferimento tra l'Italia e lo Stato in cui risiede il cittadino svizzero.
Testo vigente dal 28 marzo 1950
