Art. 14 (Convenzione)
[1]Reclami
[2]I cittadini italiani o svizzeri che abbiano da proporre reclami in ordine all'applicazione della presente Convenzione si rivolgeranno Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma o all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna.
Testo vigente dal 28 marzo 1950
