Art. 11 (Convenzione)
[1]Restituzione dei contributi trasferiti o rimborsati procedura
[2]1. Se un cittadino italiano, che ha gia' ottenuto il trasferimento dei contributi e che non avrebbe pertanto piu' diritto alle rendite della assicurazione svizzera, presenta tuttavia domanda di rendita alle autorita' svizzere, le autorita' stesse ne informeranno l'Istituto nazionale della previdenza sociale chiedendogli di restituire i contributi trasferiti. Se detto Istituto consente alla restituzione dei contributi trasferiti, l'Ufficio centrale di compensazione procedera' alla compensazione tra l'ammontare dei contributi da restituire, maggiorati degli interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo, d'una parte, e le rendite e i contributi da trasferire in Italia, dall'altra. Lo stesso Ufficio informera' l'Istituto dell'avvenuta compensazione. 2. Se un cittadino svizzero che ha gia' ottenuto il rimborso dei contributi e che non avrebbe pertanto piu' diritto alle pensioni della assicurazione italiana, presenta tuttavia domanda di pensione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto stesso gli richiedera' la restituzione dei contributi rimborsati, maggiorati degli interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo.
Testo vigente dal 28 marzo 1950
