[1]Richiesta di pensione per i cittadini svizzeri

[2]1. I cittadini svizzeri aventi diritto a una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che non abbiano o non conservino la loro residenza in Italia, per ottenere la liquidazione delle pensioni loro spettanti o la prosecuzione del pagamento di quelle gia' ad essi liquidate, dovranno presentare domanda alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma. Tale domanda sara' redatta su un apposito modulo al quale dovranno essere allegati tutti i documenti abitualmente richiesti ai cittadini italiani. 2. Nel mese di dicembre di ogni anno i cittadini svizzeri che beneficiano di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e che risiedono fuori d'Italia dovranno far pervenire alla Direzione generale del predetto Istituto un documento ufficiale attestante che il beneficiario della pensione e' ancora in vita. 3. Tutti i documenti, che non sono stati rilasciati dalle autorita' competenti in Italia o da un'autorita' comunale, cantonale, diplomatica o consolare svizzera, dovranno essere vistati dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari italiane.

Testo vigente dal 28 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;97~convenzione-art7 · fonte del testo