Art. 6 (Convenzione)
[1]Fissazione e versamento delle rendite per i cittadini italiani
[2]1. I cittadini italiani residenti in Italia o in qualunque altro Stato all'infuori della Svizzera, che abbiano diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera in base alla presente Convenzione, ne faranno domanda alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma. Questa domanda dovra' essere redatta su un modulo ufficiale. Il predetto Istituto esaminera' i dati forniti dal richiedente, in quanto occorra li fara' completare e trasmettera' all'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra la domanda col certificato d'assicurazione rilasciato dalle autorita' svizzere al momento dell'iscrizione dell'interessato all'assicurazione svizzera e ogni eventuale altro documento. 2. Le rendite che la Confederazione svizzera s'impegna a versare ai cittadini italiani in conformita' della presente Convenzione saranno calcolate, allorquando essi non risiedano in Svizzera, dall'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra. Questo pronunziera' una decisione di rendita, di cui dara' comunicazione in doppio esemplare all'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma, che, a sua volta, trasmettera' una copia della, decisione all'interessato. 3. Il pagamento delle rendite agli interessati sara' effettuato a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Questo informera' immediatamente l'Ufficio centrale di compensazione di tutti i casi per i quali non e' stato possibile eseguire il pagamento. 4. Il predetto Istituto inviera', una volta l'anno a una data stabilita d'intesa tra le autorita' italiane e quelle svizzere, all'Ufficio centrale di compensazione un documento ufficiale attestante che le persone per le quali l'Istituto stesso e' stato incaricato di versare le rendite sono ancora in vita. Questo certificato sara' rilasciato dalle competenti autorita' comunali, se si tratta di cittadini italiani residenti in Italia, e dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari italiane se si tratta di cittadini italiani residenti fuori dei territori italiani e svizzeri. 5. Lo stesso Istituto comunichera' inoltre, di volta in volta, all'Ufficio centrale di compensazione tutti i fatti (decesso, matrimonio, ecc.) che modifichino o facciano cessare il diritto alla rendita dei beneficiari italiani residenti in Italia o in qualunque altro Stato all'infuori della Svizzera.
Testo vigente dal 28 marzo 1950
