Art. 9 (Convenzione)
[1]Trasmissione, contenuto e portata, della domanda di trasferimento in favore dei cittadini italiani
[2]1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale raccogliera' le domande di trasferimenti dei contributi versati all'assicurazione svizzera dai cittadini italiani e le trasmettera' una volta l'anno, di regola entro la fine del mese di agosto, all'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra. 2. Di norma, le domande di trasferimento dovranno riguardare i contributi versati dai cittadini italiani che hanno assolto per l'ultima volta l'obbligo di contribuzione nel penultimo anno precedente a quello della domanda di trasferimento. Le richieste di trasferimento che comprendono contributi versati nell'anno precedente a quello della domanda saranno consentite solo se si tratti di assicurati che presumibilmente non verseranno piu' contributi all'assicurazione svizzera. 3. Nella domanda di trasferimento saranno indicati i nomi dei cittadini italiani i cui contributi dovranno essere trasferiti; alla stessa sara' allegato il certificato di assicurazione rilasciato dall'assicurazione svizzera per ciascuno di detti cittadini. Qualora sia impossibile trasmettere il certificato di assicurazione, nella domanda di trasferimento sara' almeno indicato il numero assegnato all'assicurato all'atto, della sua prima iscrizione all'assicurazione. A tale scopo l'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra trasmettera' alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale degli elenchi contenenti i dati dei certificati di assicurazione concernenti cittadini italiani. 4. L'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra accertera' l'importo dei contributi versati da ogni cittadino italiano che richiede il trasferimento dei contributi; esso comunichera' per iscritto detti importi alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e procedera', entro la fine dell'anno, al trasferimento dei contributi, coi relativi interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo, per il tramite del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, secondo gli accordi che dovranno essere conclusi in questa materia e che saranno in vigore al momento del trasferimento.
Testo vigente dal 28 marzo 1950
