Art. 13 (Convenzione)
[1]Collaborazione amministrativa
[2]1. Tanto le autorita' italiane quanto quelle svizzere, incaricate dell'applicazione della presente Convenzione, si presteranno vicendevolmente e gratuitamente i loro buoni uffici agli effetti di detta applicazione. 2. Le amministrazioni competenti dei due Stati stabiliranno, di comune accordo e, se del caso, sentito la Commissione consultiva mista, le disposizioni particolari che si rendessero necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 28 marzo 1950
