[1]Diritti acquisiti

[2]La denuncia della Convenzione non pregiudichera' gli interessati per quanto concerne:

  • a)le rendite il cui diritto sia maturato prima della cessazione della presente Convenzione;
  • b)il trasferimento o il rimborso dei contributi versati prima della cessazione della presente Convenzione. In fede di che, i plenipoteniziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[3]Berna, il 4 aprile 1949.

[4]Per l'Italia E. REALE

[5]Per la Svizzera A. SAXFR Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[6]Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Testo vigente dal 28 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;97~convenzione-art19 · fonte del testo