Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali ed Atto finale firmati a Berna il 4 aprile 1949
Art. 19 (Convenzione)
[1]Diritti acquisiti
[2]La denuncia della Convenzione non pregiudichera' gli interessati per quanto concerne:
- a)le rendite il cui diritto sia maturato prima della cessazione della presente Convenzione;
- b)il trasferimento o il rimborso dei contributi versati prima della cessazione della presente Convenzione. In fede di che, i plenipoteniziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
[3]Berna, il 4 aprile 1949.
[4]Per l'Italia E. REALE
[5]Per la Svizzera A. SAXFR Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[6]Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
Testo vigente dal 28 marzo 1950
