Art. 16 (Convenzione)
[1]Modificazioni nelle legislazioni degli Stati contraenti
[2]1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna si terranno di mano in mano informati sulle modificazioni intervenute nella legislazione concernente le assicurazioni sociali del loro Stato. 2. Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Stati per l'applicazione della presente Convenzione nel proprio territorio saranno comunicate alle supreme autorita' amministrative dell'altro Stato.
Testo vigente dal 28 marzo 1950
