Art. 2 (Convenzione)
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[1]Diritto dei cittadini italiani alle rendite dell'assicurazione svizzera
[2]1. I cittadini italiani hanno diritto, qualunque sia il luogo di loro residenza, alle rendite ordinarie previste dalla legge federale citata all'art. 1, lettera a), della presente Convenzione (chiamata in seguito "legge federale"), se al verificarsi dell'evento assicurato:
- a)abbiano versato contributi all'assicurazione svizzera complessivamente per almeno 10 anni interi, ovvero ((b) abbiano soggiornato in Svizzera complessivamente per almeno 15 anni, siano in possesso del permesso di domicilio o ricorrano nei loro riguardi le condizioni per ottenerlo conformente all'art. 1, secondo capoverso, della dichiarazione italo-svizzera del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato di domicilio e consolare concluso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868, e abbiano versato contributi all'assicurazione svizzera complessivamente per almeno un anno intero)). 2. Se un cittadino italiano, che si trovi nelle condizioni di cui al primo paragrafo, lettere a) e b), muore, i suoi superstiti avranno diritto, qualunque sia il luogo di loro residenza, alle rendite ordinarie previste dalla "legge federale". 3. Le rendite di cui ai primo e al secondo paragrafo del presente articolo saranno ridotte di un terzo in conformita' dell'art. 40 della "legge federale".
Testo in vigore dal 1 aprile 1950 al 24 aprile 1950
