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[1]Diritto dei cittadini italiani al trasferimento dei contributi versati all'assicurazione svizzera.

[2]1. I cittadini italiani che sono stati assoggettati all'assicurazione svizzera possono chiedere che i contributi da essi stessi versati conformemente alla "legge federale" siano trasferiti in Italia secondo le modalita' di cui al successivo art. 9, sempreche' detti contributi non abbiano ancora dato origine a nessuna rendita dell'assicurazione svizzera e la relativa domanda aia presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stato versato l'ultimo contributo. 2. I contributi trasferiti per ciascun assicurato saranno utilizzati a suo favore, in vista della concessione dei benefici derivanti dalla legislazione italiana citata dall'art. 1, lettera b) della presente Convenzione (chiamata in seguito "legislazione italiana") e dalle disposizioni particolari che potranno essere emanate dalle autorita' italiane. 3. I contributi versati da un cittadino italiano, gia' trasferiti in Italia in base al primo paragrafo del presente articolo saranno ritrasferiti in Svizzera qualora lo stesso cittadino italiano, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', si trovi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) dell'art. 2 della presente Convenzione e non abbia chiesto ed ottenuto la pensione d'invalidita' o di vecchiaia italiana conformemente alla "legislazione italiana" e alle disposizioni della presente Convenzione. In questo caso il cittadino italiano avra' diritto alle rendite ordinarie secondo la "legge federale" e le norme particolari della presente Convenzione. 4. I cittadini italiani i cui contributi siano stati trasferiti in Italia e che non si trovino nelle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente articolo perdono qualsiasi diritto nei confronti dell'assicurazione svizzera.

Testo in vigore dal 28 marzo 1950 al 24 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;97~convenzione-art3 · fonte del testo