[1]e assistenza reciproca tra le Parti

[2]1. Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicita', e' contraria all'accordo di cui al presente allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

[3]2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare:

  • a)in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtu' dell'accordo di cui al presente allegato, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualita' del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;
  • b)se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.

[4]3. Se una delle Parti ha fondati motivi per sospettare che:

  • a)un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all'articolo 2 del presente protocollo, che sono o sono stati oggetto di scambi in Bosnia-Erzegovina e nella Comunita', non sono conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina ovvero alle norme del presente accordo e
  • b)tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra Parte e puo' comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali, ne informa immediatamente l'organo di rappresentanza dell'altra Parte.

[5]4. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della Parte e/o delle norme dell'accordo di cui al presente allegato e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~allegato-ii-art13 · fonte su Normattiva