[1]Definizioni Ai fini dell'accordo di cui al presente allegato e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

  • a)"originario di", se tale dicitura e' usata in relazione con il nome di una delle Parti:

[2]un vino interamente elaborato sul territorio della Parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta Parte;

[3]una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta Parte;

  • b)"indicazione geografica", quale figurante all'appendice 1: un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: "accordo TRIPs");
  • c)"menzione tradizionale": una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all'appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualita', al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle Parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
  • d)"omonimo": la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un'indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;
  • e)"designazione": i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonche' nella pubblicita';
  • f)"etichettatura": il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;
  • g)"presentazione": l'insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull'etichetta, l'imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicita' e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;
  • h)"imballaggio": gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o piu' recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;
  • i)"produzione", l'intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati;
  • j)"vino": unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varieta' di vite previste nell'accordo di cui al presente allegato, anche se non pigiate, o del loro mosto;
  • k)"varieta' di vite": varieta' di piante della specie Vitis Vinifera, fatte salve eventuali norme piu' restrittive che una delle Parti contraenti puo' applicare all'uso di varieta' diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;
  • l)"accordo OMC": l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~allegato-ii-art2 · fonte su Normattiva