[1]Denominazioni protette

[2]Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7 del presente allegato, sono protette le seguenti denominazioni:

  • a)per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo:
  • i)i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;
  • ii)le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;
  • iii)le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2;
  • b)per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina:
  • i)i riferimenti al nome "Bosnia-Erzegovina" o altri termini utilizzati per indicare questo paese;
  • ii)le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~allegato-ii-art4 · fonte su Normattiva