[1]Denominazioni protette
[2]Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7 del presente allegato, sono protette le seguenti denominazioni:
- a)per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo:
- i)i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;
- ii)le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;
- iii)le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2;
- b)per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina:
- i)i riferimenti al nome "Bosnia-Erzegovina" o altri termini utilizzati per indicare questo paese;
- ii)le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
