[1]ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 7

[2]ACCORDO TRA LA COMUNITA' E LA BOSNIA-ERZEGOVINA IN MERITO AL RICONOSCIMENTO, ALLA PROTEZIONE E AL CONTROLLO RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI

[3]Articolo 1 Obiettivi

[4]1. Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocita', le Parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato.

[5]2. Le Parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~allegato-ii-art1 · fonte su Normattiva