Concessioni della Serbia relative al pesce e ai prodotti della pesca 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunita'. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunita' ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
