Concessioni della Serbia relative al pesce e ai prodotti della pesca 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunita'. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunita' ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art30 · fonte su Normattiva