Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009
Art. 12 (Accordo)
Gli articoli dal 6 all'8, il paragrafo 2 dell'art. 9, l'art. 11 e l'art. 13 si applicheranno solo all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legislazione di ciascuno Stato contraente.
Testo vigente dal 8 luglio 2015
