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Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 21, riguardante i privilegi e le immunita', gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) ai propri dipendenti cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, in esecuzione della imposizione sul reddito, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1985 al 11 marzo 1985

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