Art. 17 (Atto Costitutivo)
[1]di sviluppo industriale
[2]Onde accrescere le proprie risorse nonche' la propria capacita' di rispondere celermente e prontamente ai bisogni dei paesi in via di sviluppo, l'Organizzazione disporra' di un Fondo di sviluppo industriale finanziato con i contributi volontari a favore dell'Organizzazione contemplati all'Art. 16 e con altre risorse eventualmente previste dal regolamento finanziario dell'Organizzazione. Il Direttore generale amministrera' il Fondo di sviluppo industriale conformemente alle direttive generali regolanti il funzionamento del Fondo fissate dalla Conferenza o dal Consiglio su mandato della Conferenza, e conformemente al regolamento finanziario dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
