Art. 18 (Atto Costitutivo)
[1]con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
[2]L'Organizzazione e' collegata con l'Organizzazione delle Nazioni Unite: ne costituisce uno degli istituti specializzati contemplati all'Art. 57 della Carta delle Nazioni Unite. Qualsiasi accordo concluso conformemente all'Art. 63 della Carta dovra' essere approvato dalla Conferenza della maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti su raccomandazione del Consiglio.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
