Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati
Art. 20 (Atto Costitutivo)
1. L'Organizzazione ha la propria sede a Vienna. La Conferenza puo' mutare il luogo della Sede alla maggioranza dei due terzi di tutti i suoi Membri. 2. L'Organizzazione concludera' un accordo per la propria Sede con il governo ospite.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
