' collettiva delle ferrovie par. 1. La ferrovia che ha accettato bagagli al trasporto, rilasciando uno scontrino, e' responsabile dell'esecuzione del trasporto per tutto il percorso fino alla riconsegna. par. 2. Ciascuna delle ferrovie successive, per il solo fatto della presa in consegna del bagaglio, partecipa al contratto di trasporto ed assume gli obblighi che ne risultano, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 51, par. 3, riguardanti la ferrovia di destinazione.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art34 · fonte su Normattiva