misti par. 1. Salvo quanto previsto dal par. 2, le disposizioni relative alla responsabilita' della ferrovia in caso di morte o ferimento di viaggiatori non sono applicabili ai danni sopravvenuti durante il trasporto su linee non ferroviarie iscritte nella lista delle linee prevista negli articoli 3 e 10 della Convenzione. par. 2. Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su ferry-boat, le disposizioni concernenti la responsabilita' della ferrovia in caso di morte o ferimento di viaggiatori sono applicabili ai danni indicati nell'articolo 26, par. 1, causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario sopravvenuto durante la permanenza del viaggiatore su detti veicoli, o al momento in cui egli vi monti o ne discenda. Per l'applicazione dell'alinea di cui sopra, si intende per "Stato sul cui territorio l'incidente sopravvenuto al viaggiatore si e' verificato", lo Stato di cui il ferry-boat batte bandiera. par. 3. Se, a seguito di circostanze eccezionali, la ferrovia e' costretta a sospendere provvisoriamente l'esercizio ferroviario e trasporta o fa trasportare i viaggiatori con altro mezzo di trasporto essa e' responsabile in base al diritto che disciplina tale mezzo di trasporto. Restano tuttavia applicabili l'articolo 18 della Convenzione e gli articoli 8, da 48 a 53 e 55 delle Regole uniformi.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
